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STATUTO

Art. 1 - È costituita un'Associazione Culturale apolitica avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione "TERRA NOSTRA ONLUS", con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

 

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Poggio Imperiale (FG), in Via Focarete N° 10.

 

Art. 3 - Gli scopi principali dell'Associazione sono quelli di promuovere le seguenti iniziative:

- Interventi di solidarietà ed assistenza a favore di bambini e famiglie meno abbienti, raccolta di fondi a favore di bambini meno abbienti bisognevoli di cure mediche o interventi chirurgici.

- Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali, archeologici e artistici di Poggio Imperiale e del suo territorio.

 

Art. 4 -  L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività sociali e in particolare:

a.   attività culturali, quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti;

b. attività editoriali: pubblicazione di un giornalino, pubblica-zione di atti di convegni, di seminari, nonché di studi e di ricerche riguardanti la storia della Capitanata e di Poggio Imperiale in particolare;

c.   istituire un premio nazionale;

d.   promuovere, incoraggiare ed appoggiare: festeggiamenti civili e religiosi, fiere, sagre, spettacoli pubblici, gite ed escursioni;

e.   organizzare e coordinare commemorazioni celebrative di personaggi che hanno dato lustro a Poggio Imperiale;

f.   organizzare tornei e gare sportive a livello dilettantistico, istituire una scuola di calcio per bambini;

g.   occuparsi della manutenzione ordinaria di impianti sportivi e strutture comunali.

 

Art. 5 - L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

a.   Soci Ordinari,

b.   Soci Sostenitori,

c.   Soci Onorari.

 

Art. 6  - Socio dell'Associazione si diventa tramite il versamento di una quota di adesione, previa presentazione di richiesta di adesione al Direttivo. La quota annua minima per divenire Socio Ordinario è di € 60,00; per il Socio Sostenitore di € 100,00. La qualifica di socio si perde per dimissioni o per espulsione da parte del Direttivo a causa di comportamenti ritenuti in contrasto con i fini ed i principi dell'Associazione. Contro la decisione di espulsione è ammesso appello, entro 30 giorni dalla data del provvedimento, al Direttivo dell'Associazione.

 

Art. 7  - L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione per richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale. Possono essere Soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie possano essere interessati all’attività dell’Associazione. Possono essere Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Possono essere  Soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita dell’Associazione. Il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci hanno diritto di:

a. voto per eleggere gli organi direttivi dell’Associazione, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;

b. essere eletti alle cariche direttive dell’Associazione;

c. voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea;

d.  ricevere la tessera dell’Associazione;

e.  frequentare i locali della sede sociale;

f.   ricevere le pubblicazioni dell’Associazione;

I soci hanno il dovere di:

a.   rispettare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione;

b.  versare nei termini, entro e non oltre il 31 gennaio, la quota sociale;

c. non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole dell’Associazione o incompa-tibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

 

Art. 8  - Organi  dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

 

Art. 9 -  L'Assemblea dei Soci detta i criteri di massima ai quali si deve uniformare l'azione dell’Associazione, può modificare le norme del presente Statuto, su proposta di almeno la metà dei soci, a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea può essere convocata del Presidente, da tre membri del consiglio o da almeno dieci soci che ne facciano richiesta. Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il programma del gruppo; ogni tre anni per l'elezione del consiglio. È valida in prima convocazione se sono presenti almeno il 51% dei soci; in seconda convocazione se ne sono presenti almeno 10. Hanno diritto di voto i soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso.

 

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è composto di 7 membri; è eletto dall'assemblea ogni tre anni su di una lista unica aperta a tutti i soci. Ogni socio può esprimere non più di 3 preferenze. Non è ammesso il voto per delega. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e delibera su tutte le attività dell'Associazione. Le sedute sono valide se sono presenti almeno 5 componenti di esso.

 

Art. 11 - Il Presidente è il rappresentante dell'Associazione e la dirige coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 - L’anno sociale si chiude il 31 dicembre. L’Associazione si impegna a redigere il bilancio o rendiconto annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello d’esercizio.

Art. 13 - L’ Associazione si impegna a non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14 - L’ Associazione si impegna ad impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione gratuita delle attività e dei beni mobili esistenti ad altra analoga Associazione ONLUS. In ogni caso non è previsto alcun rimborso ai soci.

Art. 16 - I soci firmatari del presente Statuto sono Soci Fondatori dell'Associazione.

Letto e sottoscritto in Poggio Imperiale il 30 agosto 2007

 

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